E’ illegittimo il provvedimento di nomina dell’Ads che non individua esattamente quale sarebbe la condizione di menomata
capacità del soggetto di provvedere ai suoi interessi, se non nella circostanza che avrebbe fatto un
cattivo affare o meglio un affare “in termini che paiono essere tutt’altro che proficui”. senza che sia accertata la riconducibilità di tale affare ad una condizione patologica.
La misura di protezione deve essere finalizzata a proteggere il soggetto da una
condizione di accertata inadeguatezza a provvedere ai suoi interessi, e non a verificare se effettivamente detta inadeguatezza sussista e quale sia l’andamento degli affari del soggetto, con finalità di “monitoraggio”.
La misura è invasiva, oltre che limitativa ed esplorativa, se consente ad un terzo, contro la volontà del diretto interessato, di assumere informazioni sulla gestione dei suoi affari e di sottoporli a controllo al fine di riferire al giudice tutelare.
Cass. civile ord. 24878 del 17 settembre 2024
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