Nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale, in presenza dell’allegazione di fatti di violenza domestica, il giudice, ove non escluda tali fatti, al momento in cui adotta i “provvedimenti convenienti” di cui all’art. art. 333 c.c., è tenuto a valutare la compatibilità delle misure adottate con il rischio che, nel caso concreto, si verifichino situazioni di vittimizzazione secondaria. Inoltre, la presunzione d’innocenza opera esclusivamente in sede penale e, pur dovendosi negare carattere decisivo alla sola pendenza di procedimenti penali per l’accertamento di comportamenti penalmente censurabili, il giudice civile deve comunque procedere ad una autonoma valutazione dei predetti comportamenti.
Cass. Civ., Sez. I, Ord., 16 settembre 2024, n. 24726
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