nelle unioni civili si applicano le medesime regole previste per il divorzio per la determinazione dell’assegno per il coniuge più debole, ossia vanno osservate la funzione assistenziale, perequativa e compensativa. Dunque, se entrambi versano in condizioni precarie nulla è dovuto, nè vanno tenuti in contoi figli nati da un precedente matrimonio di uno dei partner.
Cass. civile ord. 24930 del 17/9/2024