Il genitore può essere condannato alla rimozione completa delle immagini del figlio minore inseriti sul proprio profilo social , inibendo la pubblicazione su tutti i social networks, comunque denominati, attraverso “account” personali o per interposta persona, delle immagini del minore in assenza del preventivo ed esplicito consenso dell’altro genitore e determinando la misura di coercizione indiretta del pagamento di una somma giornaliera per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di rimozione dalla scadenza del termine nonché per ogni episodio di violazione dell’inibitoria, in favore del minore da versarsi su libretto di risparmio intestato al minore.
Trib. Pavia ord. del 30/7/2024