Nel trust “autodichiarato”, ove la figura del disponente e del trustee coincidono, in cui vi è anche la possibilità che il beneficiario finale si identifichi con il disponente stesso, manca il presupposto impositivo del reale arricchimento effettuato attraverso un effettivo trasferimento di beni e diritti, cosicché la sua costituzione e la sua dotazione non determinano, di per sé, alcun effettivo e definitivo incremento patrimoniale in capo al disponente o al trustee, potendo, al più, tale incremento eventualmente verificarsi in futuro soltanto in capo al beneficiario (se diverso dal disponente).
Cass. civile con ordinanza n. 22979/2024
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