Integra, dunque, il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare la condotta del genitore che, obbligato con provvedimento del giudice a versare una certa somma di denaro a titolo di contributo per il mantenimento di un figlio minore, gli conferisce altro bene, quando tale prestazione sia inidonea ad assicurare una concreta e rapida disponibilità economica a un soggetto privo di capacità reddituale (ad esempio, sostituzione dell’erogazione dell’assegno di mantenimento dei figli minori con il conferimento del diritto di nuda proprietà su un bene immobile, ovvero con altri oggetti o beni che, appunto, non soddisfano il soddisfacimento delle esigenze primarie).
Cass. penale sent. n.14025 dell’08/02/2024