Un percorso professionale comunque sperequato a favore del marito, nonostante una condizione di sostanziale parità di competenza professionale tra i coniugi, nonché il peso pressoché esclusivo della conduzione della vita familiare, e in particolare l’accudimento della prole a carico della moglie, costituiscono condizioni tali da giustificare il riconoscimento dell’assegno divorzile in favore di quest’ultima, economicamente più debole, in funzione chiaramente compensativa.
Nel caso di specie, l’ex moglie quando si è sposata, negli anni ’90 era una giovanissima avvocata di appena trent’anni, ma che mai ha potuto esercitare la libera professione con profitto o intraprendere una carriera con un lavoro a tempo pieno, o ad esempio solo lavorare e
dedicarsi allo svago come invece aveva fatto il marito, perché si è dovuta occupare di due figli piccoli, anche nel ruolo supplente
del padre, che ha dimostrato essere assente
Cass., Sez. I civ., Ord. 26 agosto 2024, n. 23082
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