In caso di provvedimento che dispone l’affidamento dei minori ai servizi sociali si distingue il mandato di mera vigilanza, supporto e assistenza che non incide per sottrazione sulla responsabilità genitoriale e di regola non richiede la nomina di un curatore speciale al minore (e non esclude che i servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali), salvo che il giudice non ravvisi in concreto un conflitto d’interessi, dall’affido che si sostanzia in un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale, che costituisce un’ingerenza notevole nella vita privata e familiare e può essere disposto solo se non hanno sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità.