L’ingiuria grave richiesta dall’art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per
ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all’onore ed al decoro della persona, si
caratterizza per la manifestazione esteriore del comportamento del donatario, che deve dimostrare un durevole
sentimento di disistima delle qualità morali del donante e mancare di rispetto alla dignità del donante. L’ingiuria
deve, pertanto, essere espressione di radicata e profonda avversione o di perversa animosità verso il donante. Il
comportamento del donatario va valutato non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche nella sua potenzialità
offensiva del patrimonio morale del donante, perché espressamente rivolta a ledere la sua sfera morale, tale da
essere contraria a quel senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbe improntare l’atteggiamento del donatario. Si tratta, evidentemente, di una formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali, il cui
discrimine è segnato dalla ripugnanza che detto comportamento suscita nella coscienza sociale.
Cass. Civile, Sez. II, 12 febbraio 2024, n. 3811