In riferimento alla situazione patrimoniale de genitore tenuto a versare il mantenimento per il figlio, è legittima la valutazione delle risultanze istruttorie, operata dal giudice di merito, ritenendo proporzionale la misura del contributo alle consistenze dell’obbligato, poiché quest’ultimo avrebbe potuto provare il contrario.
Nello specifico l’elevato tenore di vita dei figli era stato garantito in prevalenza dalle risorse del padre, titolare di plurime quote di partecipazione in società, il quale in causa non aveva prodotto le dichiarazioni dei redditi.
Cassazione civile, sez. I, ordinanza 25 luglio 2024, n. 20672