Numerose sono le situazioni della vita quotidiana che danno origine al diritto al risarcimento dei danni: un incidente, un acquisto di merce difettosa, una caduta, un vicino di casa rumoroso, e così via.
La responsabilità che dà luogo al risarcimento può derivare da un contratto (es., una compravendita, un contratto di telefonia, un contratto di viaggio, ecc.) o da un fatto diverso che la legge considera “illecito”; ma anche da un comportamento contrario a buona fede e correttezza durante la fase delle trattative precontrattuali.
Responsabilita’ contrattuale – il danno che deriva dal contratto consegue dall’inadempimento di una delle parti, ossia alla violazione degli obblighi che il contratto prevede. Esso e’ risarcibile solo se e’ astrattamente prevedibile. Un esempio: se e’ stata ingiustamente sospesa la linea telefonica, non si può chiedere il risarcimento per aver perso la chiamata con cui veniva comunicata la vincita alla lotteria.
La prova del danno è semplice: consiste nell’esistenza del contratto mentre spetta al danneggiante provare di aver agito correttamente.
Il danno che deriva da responsabilita’ contrattuale, salvi i casi diversamente disciplinati per legge o da contratto, puo’ esser chiesto nei 10 anni dall’evento che lo ha cagionato.
Responsabilita’ extracontrattuale – Il danno extracontrattuale e’ risarcibile se si riesce a quantificarlo e provarlo. Se ci si fa male cadendo in una buca per strada, occorre provare che non era visibile o segnalata, e si avrà diritto al risarcimento per le lesioni oltre che al rimborso delle eventuali spese mediche sostenute; se si e’ investiti da un’automobile, si avra’ diritto al risarcimento di tutto il danno patito, come l’impossibilita’ di lavorare.
Per ottenere il risarcimento il danneggiato dovrà provare nel dettaglio come si sono verificati i fatti, la colpa o il dolo del danneggiante e che il danno è stato una conseguenza diretta dell’evento lesivo. Il diritto al risarcimento si estingue decorsi 5 anni dall’evento che ha cagionato il danno
Responsabilita’ precontrattuale – Se un soggetto interrompe senza un valido motivo le trattative contrattuali o tiene comunque un comportamento scorretto, è possibile ottenere il risarcimento entro 5 anni. Ad esempio, il proprietario di un immobile si impegna a concludere un contratto di vendita salvo poi ripensarci.
IL DANNO
Il danno patrimoniale – E’ il danno economico sofferto consistente sia nella perdita immediata di denaro che nel mancato guadagno. In un incidente d’auto, ad esempio, è risarcibile sia il danno all’automobile che il mancato fatturato per non aver potuto svolgere l’attività lavorativa (ad es. l’agente di commercio, per il quale l’automobile è mezzo di lavoro).
Il danno non patrimoniale – consta di varie voci:
1) il danno biologico: consiste lesione alla salute, all’integrità fisica e psichica del danneggiato, che vanno risarcite secondo criteri di calcolo predeterminati in base a tabelle ministeriali (nei casi di invalidità permanente fino al 9%) o predisposte dai Tribunali (per le invalidità superiori al 9%)
2) il danno morale: consiste nelle sofferenze e afflizioni d’animo subite. In linea generale è risarcibile solo nei casi in cui il fatto lesivo abbia le caratteristiche del reato (es.: incidente stradale dove si e’ stati vittima di lesioni colpose)
3) il danno esistenziale: consiste nella lesione del diritto al libero dispiegarsi delle attività umane, alla libera esplicazione della personalità. E’ una categoria di danno molto discussa, anche se recentemente la Cassazione lo ha ritenuto risarcibile e distinto dalle altre ipotesi di danno.
Per alcuni danni, non occorre fornire la prova perché il fatto e’ di per se’ considerato un danno: ad esempio, nel caso di lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti, come l’immagine, il nome, la riservatezza.
COME PROCEDERE PER OTTENERE UN RISARCIMENTO
1. Individuato il danno, occorre provarlo, raccogliendo tutto il necessario: fatture, scontrini, documenti vari attestanti spese, documenti dai quali si evincano i mancati guadagni, ecc..
2. Raccogliere testimoni sull’accaduto (sui fatti, sul comportamento del danneggiante, ecc..)
3. Se occorre, procurarsi perizie mediche, meccaniche, ecc.. che consentano di individuare e quantificare il danno.
4. Quantificare il danno con gli opportuni calcoli
5. Inviare diffida e costituzione in mora al danneggiante con cui, quantificato il danno, si invita a procedere tempestivamente (di solito entro 15 giorni) al risarcimento..
6. In caso di mancato riscontro o impossibilità a trovare un accordo, occorre agire in giudizio.