L’assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole; ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare – che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi – a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge, anche sotto forma di risparmio.
Nel caso concreto, è stato riconosciuto l’assegno alla ex moglie poichè era presumibile sia che avesse rinunciato ad occasioni professionali concrete e realistiche, sia che l’impegno dalla stessa profuso nella gestione del figlio e della casa coniugale (anche se coadiuvata da colf e baby-sitter) avesse consentito al ricorrente d’investire le proprie energie e le proprie attenzioni nel lavoro e di consolidare così i propri affari; un simile contributo della ex moglie
Cass. Civ., Sez. I, ord. 19 agosto 2024 n. 22942
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