In tema di violenza sessuale, ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato è sufficiente che l’agente abbia la consapevolezza della non chiara manifestazione di consenso da parte del soggetto passivo del reato al compimento degli atti sessuali a suo carico, essendo irrilevante, pertanto, l’errore sull’esistenza o meno dell’espressione del dissenso, anche ove questo non sia stato esplicitato, potendo semmai fondarsi il dubbio sulla ricorrenza di un valido elemento soggettivo, solamente nel caso in cui l’errore si fondi sul contenuto espressivo, in ipotesi equivoco, di precise e positive manifestazioni di volontà promananti dalla parte offesa.
Cass. penale sent. n. 32248 dell’8 agosto 2024
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