Ai sensi dell’art. 21, D.Lgs. n. 149/2022, il notaio incaricato di redigere un atto che abbia ad oggetto beni ereditari di
appartenenza di persone incapaci può lasciare l’autorizzazione prevista dall’art. 747 c.p.c., in quanto professionista idoneo a compiere la doppia valutazione degli interessi della persona incapace e degli altri coeredi, o legatari o creditori e valutarne il contemperamento.
Corte d’Appello di Milano 9 gennaio 2024, ord.