Il consenso agli atti sessuali deve essere attuale e deve presentarsi in ogni occasione non potendosi presumere sulla base di una precedente o successiva manifestazione di volontà da parte della persona offesa. Il mancato dissenso ai rapporti sessuali con il proprio coniuge, in costanza di convivenza, non ha valore scriminante quando sia provato che la parte offesa abbia subito tali rapporti per le violenze e le minacce ripetutamente poste in essere nei suoi confronti, con conseguente compressione della sua capacità di reazione per timore di conseguenze ancor più pregiudizievoli, dovendo, in tal caso, essere ritenuta sussistente la piena consapevolezza dell’autore delle violenze del rifiuto, seppur implicito, ai congiungimenti carnali.
Cass. Pen., Sez. III, sent. 30 luglio 2024 n. 31110
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