Di fronte alla decisione già assunta dal genitore collocatario di stabilire la propria residenza all’estero, il Giudice deve stabilire se, in funzione del superiore interesse del minore, sia più opportuno autorizzare il trasferimento o modificare il collocamento, a beneficio dell’altro genitore.
Nel caso di specie, il Tribunale ha autorizzato il trasferimento del minore con la madre a Lugano, anche tenuto conto del fatto che il padre non aveva domandato il collocamento presso di sé; contemporaneamente, ha introdotto alcuni correttivi per consentire alla minore di frequentare il padre e mantenere un legame con i nonni.
Tribunale Firenze, sentenza 29 maggio 2024 n. 1710
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