Va accolta la richiesta congiunta delle parti volta alla nomina di un Coordinatore Genitoriale che possa garantire la comunicazione, permettendo alle parti di riappropriarsi delle significative competenze genitoriali presenti e garantendo la bigenitorialità. Trattasi di percorso utile rispetto a dinamiche relazionali disfunzionali e necessario a recuperare un dialogo funzionale.
A differenza del c.t.u., l’esperto di cui all’art. 473-bis.26 c.p.c. si pone al di fuori del processo e non deve fornire al giudice elementi valutativi, ma compiere specifiche attività allo stesso demandate al fine di superare la conflittualità in seno alla coppia genitoriale e supportare i figli e la relazione con i genitori, laddove emergano specifiche difficoltà nei minori.
L’esperto nominato in dispositivo dovrà interloquire con il giudice ogni qual volta emergano, nel corso della sua attività, situazioni che possano compromettere l’esito dell’intervento, nonché elementi da cui desumere una disparità tra le parti.
Trib. Bergamo 30 maggio 2024