L’istituto scolastico è responsabile dell’incidente occorso ad un alunno, che si sia infortunato prima dell’ingresso nell’edificio, nello spazio esterno davanti ai cancelli.
Sebbene il sinistro si sia verificato in un momento antecedente l’inizio delle lezioni e soprattutto all’esterno della scuola, dove il minore era stato lasciato dallo scuolabus prima dell’apertura dei cancelli, la scuola è responsabile perchè il personale scolastico ha l’obbligo di vigilare sugli alunni dal momento dell’apertura della scuola.
Lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 22752 del 4 ottobre 2013: “in ipotesi di danno cagionato dall’alunno a sé medesimo, l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge dal quale sorge a carico della medesima l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo per il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni”