La sentenza di divorzio o di separazione, nella parte in cui impone a carico di una delle parti l’obbligo di corrispondere un assegno periodico a favore dell’altra, costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale, attribuendo direttamente al creditore la relativa facoltà previa valutazione circa la sussistenza del pericolo di inadempimento. Tuttavia il coniuge, in favore del quale la sentenza di separazione riconosca l’assegno di mantenimento, è tenuto a valutare con prudenza la sussistenza, ai fini dell’iscrizione ipotecaria, del pericolo di inadempimento del coniuge obbligato. La sua valutazione, che si concluda positivamente con l’iscrizione, è sindacabile nel merito, quindi la mancanza – originaria o sopravvenuta – di tale pericolo determina, venendo meno lo scopo per cui la legge consente il vincolo, l’estinzione della garanzia ipotecaria e, di conseguenza, il sorgere del diritto dell’obbligato ad ottenere dal giudice, dietro accertamento delle condizioni anzidette, l’emanazione del corrispondente ordine di cancellazione.
Cass. civile ord. 20552 del 24 luglio 2024
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