nell’ipotesi di durata particolarmente breve del matrimonio (nel caso di specie due anni), in cui non si è ancora realizzata, al momento della separazione, alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi, attesa la insussistenza di condivisione di vita e, dunque, la mancata instaurazione di un vero rapporto affettivo qualificabile come “affectio coniugalis”, non può essere riconosciuto il diritto al mantenimento.
Cass. civile ord. n. 20507 del 24 luglio 2024
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