Le pattuizioni tra coniugi che hanno causa concreta nella separazione, in quanto volte ad adempiere al dovere di solidarietà per il tempo immediatamente successivo alla separazione) e quelle meramente occasionate dalla separazione (e volte a regolare i rapporti patrimoniali che i coniugi non hanno più interesse a mantenere invariati) possono coesistere nel corpo dell’accordo.
Per distinguere i patti che integrano il contenuto eventuale degli accordi da quelli che costituiscono il contenuto essenziale (assegno di mantenimento, affidamento della prole, assegnazione della casa), i quali non sono suscettibili di modifica o revoca ex art. 710 c.p.c. né possono essere sostituiti dalle condizioni conseguenti al divorzio, ma sono negozi autonomi, che regolano i reciproci rapporti dei coniugi ai sensi dell’art. 1372 c.c., il Giudice deve indagare la comune intenzione delle parti, accertando se si tratti di patti che hanno nella separazione una mera occasione, e non la loro causa concreta, facendo uso dei canoni interpretativi forniti dall’art. 1362 e ss. c.c., secondo i quali il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate.