In relazione agli obblighi di mantenimento dei figli minori, lo stato di detenzione dell’obbligato (e la conseguente mancanza di occupazione lavorativa) non può considerarsi causa di forza maggiore giustificativa dell’inadempimento.
Infatti, secondo la giurisprudenza penale, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di detenzione dell’obbligato non può considerarsi causa di forza maggiore giustificativa dell’inadempimento, in quanto la responsabilità per l’omessa prestazione non è esclusa dall’indisponibilità dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente, a colpa dell’obbligato, potendo rilevare ai fini della verifica della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
Lo stato di detenzione dell’obbligato può configurarsi quale scriminante a condizione
che:
1) il periodo di detenzione coincida con quello dei mancati versamenti;
2) l’obbligato non abbia percepito comunque dei redditi;
3) lo stesso si sia attivato per procurarsi legittimamente dei proventi presentando all’amministrazione penitenziaria la domanda per essere
ammesso al lavoro all’interno o all’esterno del luogo di detenzione
Cass. Civile, ord. n. 12478 dell’8 maggio 2024