L’abbandono del tetto coniugale è causa di per sè sufficiente di addebito della separazione, in quanto conduce all’impossibilità della convivenza, salvo che il coniuge che ha posto in essere l’abbandono “provi” che siffatta condotta è stata da lui posta in essere a cagione del comportamento dell’altro coniuge, ovvero in una situazione – ed a causa della stessa – di conclamata ed irreversibile crisi del rapporto coniugale.
Trib. Grosseto, sentenza 29 aprile 2024, n. 439
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/