la pretesa omosessualità del coniuge non può essere considerata di per sé motivo di addebito della separazione . La “scoperta” della propria omosessualità da parte del coniuge, è stato in proposito affermato, costituisce una circostanza non ascrivibile alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio quanto piuttosto una, non addebitabile, “evoluzione” del rapporto matrimoniale . In presenza invece di una relazione omosessuale si riscontra violazione dell’obbligo di fedeltà, previsto dall’articolo 143 c.c., e dunque causa di addebito a carico del coniuge che vi è incorso, sempre che sia accertato il nesso causale tra l’adulterio e l’intollerabilità della convivenza . Ad incidere dunque sulla stabilità del matrimonio è, in una simile ipotesi, non tanto l’omosessualità in sé quanto il tradimento del coniuge.
Trib. Modena sent. 7 marzo 2024
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