E’ atto pregiudizievole per le ragioni dei creditori del disponente, quello con il quale i coniugi istituiscono un trust e trasferiscono ad una società, nella qualità di trustee del trust, tutti i beni immobili di loro proprietà, in comunione legale.
L’azione revocatoria è preordinata all’espropriazione forzata, pertanto, se l’atto pregiudizievole compiuto dal debitore riguarda un bene assoggettato a comunione legale al giudizio di revocatoria deve partecipare anche l’altro coniuge, benché non debitore; in tal caso, dunque, i coniugi sono litisconsorti necessari e la domanda di inefficacia dell’atto e la relativa pronuncia di accoglimento devono riguardare il bene per intero e non per la quota della metà del bene.
Trib. Foggia sentenza 20 maggio 2024
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