La valutazione di tutti e tre i requisiti previsti per il riconoscimento dell’assegno divorzile: compensativo/perequativo, assistenziale, risarcitorio, deve trovare un nesso causale nella precedente vita matrimoniale e collegamento con il ménage familiare.
Condizione per l’attribuzione dell’assegno in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi: occorre indagare sulle ragioni e conseguenze della scelta di uno dei coniugi, seppur condivisa con l’altro coniuge, di dedicarsi prevalentemente all’attività familiare.
Rispetto alla condivisione della scelta, rileva il patto non scritto comunque concluso dai coniugi che vi hanno liberamente aderito.
Trib. Bologna 12 luglio 2024
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