Gli accordi contenuti in un patto aggiunto e contestuale all’accordo di divorzio (o separazione) congiunto, tanto più se qualificati come ad integrazione del contributo al mantenimento», non avendo ad oggetto diritti indisponibili, o non essendo in contrasto con norme inderogabili”, vanno tenuti in considerazione in sede di richiesta di revisione dell’assegno.
Il Giudice della revisione non può modificare il patto, ma non può nemmeno ignorarlo.
nel caso di specie, l’ex marito, in forza del divorzio congiunto, doveva pagare un assegno mensile di 3.500 euro, oltre alla somma di 16.000 € annui «a titolo di rimborso spese per il ménage domestico». In aggiunta, con una scrittura privata, contestuale al deposito del ricorso congiunto di divorzio, l’ex si impegnava a versare l’ulteriore somma di 2.500€ mensili a integrazione dell’assegno. Successivamente la donna instaurava una stabile convivenza
secondo la Cassazione, la quantificazione del nuovo assegno divorzile, spettante alla ex moglie, oramai nella sua sola componente compensativa, per effetto della nuova stabile convivenza, deve essere operata tenendo conto di quanto complessivamente l’ex è obbligato a versare sulla base dei provvedimenti contenuti nella sentenza di divorzio (che recepivano l’accordo tra le parti) e degli obblighi assunti nell’accordo contestuale a latere di carattere integrativo”.
Cass. civile sent. n. 18843 del 10 luglio 2024
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