E’ ripetibile la somma versata in eccedenza a titolo di assegno di mantenimento del coniuge economicamente debole qualora nella successiva fase iniziale del divorzio tale contributo sia stato ridotto ad una somma idonea a garantire al richiedente “di fare fronte alle normali esigenze di vita di una persona media” e qualora si possa escludere, in base alle risultanze processuali, la componente alimentare dell’assegno versato all’epoca dei fatti.
Nella fattispecie, il Giudice esclude la natura alimentare del contributo versato in favore della moglie, rideterminato in sede di divorzio, in
considerazione dello stipendio dalla stessa percepito per l’attività lavorativa svolta a tempo pieno e in virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato. Inoltre, la moglie non ha dimostrato di versare in stato di bisogno o di essere impossibilitata da sola a superare tale condizione, essendo documentalmente provato il consistente patrimonio mobiliare e immobiliare.
Trib. Bologna sentenza n. 1798 del 19 giugno 2024
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