In tema di intermediazione finanziaria, il contratto quadro sottoscritto da uno solo dei due coniugi investitori è nullo per difetto di forma scritta, ai sensi dell’art. 23 T.U.F., con conseguente travolgimento degli ordini di acquisto nei confronti di entrambi, senza necessità di valutare se la partecipazione dell’altro sia stata essenziale, non essendo il contratto in questione qualificabile come plurilaterale, ai sensi dell’art. 1420 c.c., ma come contratto bilaterale con parte soggettivamente complessa.
Cass. Civile, Sez. I, ord. n. 9331 dell’ 8 aprile 2024