In caso di inesistenza ab origine dei presupposti per l’assegno di mantenimento, le somme versate sono ripetibili.
In particolare, se con la sentenza venga escluso ab origine, quindi non per fatti sopravvenuti, il presupposto del diritto al mantenimento, separativo o divorzile, per la mancanza di uno stato di bisogno del soggetto richiedente, quindi una mancanza di redditi adeguati, non vi sono ragioni per escludere l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, ai sensi dell’art. 2033 c.c.
Cass. civile sent. n. 31635 del 14/11/2023