In materia di decisioni sull’affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
Vanno indagate le tre aree in cui si esplica primariamente la funzione genitoriale: la capacità di prendersi cura del bambino (dal punto di vista alimentare, igienico, di istruzione); la capacità empatica/affettiva (ascoltare i bisogni del figlio, mostrando disponibilità, interesse, favorendo la sua corretta crescita psicologica, una buona autostima, modelli di ruolo e di socializzazione adeguati); il criterio dell’accesso, ovvero la disponibilità a favorire la bigenitorialità.
sarebbe indicata una terapia familiare che lavori sui tre membri del sistema, che strutturi in maniera più efficace e più funzionale i vari sottosistemi, che permetta comunicazioni più pulite e metta in luce le criticità emotive. Un simile intervento, potrebbe essere cercato in ambito privato con frequenza di 1-2 incontri al mese, ma non è prescrivibile, perché la costrizione sarebbe anticostituzionale, e un’eventuale forzatura perderebbe i ne vanificherebbe gli effetti.
Trib. Livorno sentenza 1 febbraio 2024
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