Nell’ipotesi in cui le particolari condizioni di salute della minore, affetta da autismo, e le importanti lacune nell’esercizio della responsabilità genitoriale manifestate da uno dei genitori, pur non legittimando la pronuncia di decadenza a carico di quest’ultimo, depongano a favore dell’affidamento monogenitoriale della prole, ove sia necessario nel superiore interesse del figlio minore, al genitore monoaffidatario può essere rimesso anche l’esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali – salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita – potendosi, invero, parlare, a titolo meramente descrittivo, di “affido superesclusivo”. La concentrazione della genitorialità e della responsabilità in capo ad uno dei genitori non rappresenta, tuttavia, un provvedimento tale da incidere sulla titolarità, ma ne modifica solo l’esercizio: il genitore non affidatario ha, infatti, sempre il diritto e il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore, e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse.
Trib. Salerno 20 maggio 2024
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