Al pari delle unioni eterosessuali anche quelle tra persone dello stesso sesso possono sciogliersi, ma la cessazione di tale rapporto di coppia non comporta l’interruzione del legame genitori-figli.
Pertanto, al verificarsi di tali situazioni, deve trovare accoglimento la domanda di adozione in casi particolari ex art. 44, lett. d), l. n. 184/1983, avanzata da parte della madre intenzionale, così da salvaguardare la continuità affettiva ed educativa tra la stessa e i figli nati da procreazione medicalmente assistita.
Trib. Min Trento sentenza 11 giugno 2024
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