Può essere chiesta la revocazione per errore di fatto della sentenza che omette di considerare la domanda di liquidazione della quota di tfr dell’ex coniuge formulata dall’avente diritto all’assegno di divorzio.
Al beneficiario dell’assegno, infatti, basta allegare di essere destinatario dell’assegno (in questo caso la certificazione unica dell’INPS da cui emergeva la liquidazione del tfr all’ex marito) e che l’obbligato ha maturato e riscosso il trattamento.
Cass. civile ord. n. 16886 del 19 giugno 2024