Il Giudice non può autorizzare il trasferimento del minore insieme alla madre senza che sia stato disposto l’ascolto del minore ormai undicenne, e senza un adeguato approfondimento – per il tramite dei Servizi Sociali territorialmente competenti – delle dinamiche intrafamiliari, delle rispettive capacità genitoriali e della conformità del trasferimento all’interesse dei minori, e in assenza di valutazione del contesto territoriale in cui i minori si sarebbero andati a stabilire.
Non rileva che il trasferimento fosse stato oggetto di un pregresso accordo raggiunto tra i genitori, potendo il giudice del merito anche prescindere dal contenuto di tale accordo, qualora ritenuto non rispondente ad un soddisfacente assetto dei rapporti tra figli e genitori, in vista di una piena esplicazione del biunivoco diritto alla bigenitorialità.
Corte App. Milano ord. 12 giugno 2024
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