La funzione assistenziale dell’assegno divorzile può assumere rilevanza preponderante purchè la mancanza di mezzi sia dovuta a ragioni oggettive. La funzione assistenziale prevale in casi specifici, in cui l’assegno sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all’ex coniuge debole un’esistenza dignitosa, nell’ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del
richiedente, derivante da una situazione incolpevole, ad esempio da una malattia o stato di invalidità . Di contro la differenza reddituale non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno
Cass. civile Ord. 21 maggio 2024 n. 14179
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