La prassi vuole che le spese straordinarie per i figli (ossia quelle mediche, scolastiche e sportivo-ricreative) vengano normalmente divise tra i genitori a metà.
Ma non si tratta di una regola prestabilita dalla legge, la quale detta, invece, che i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli “in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”. Non quindi a metà, ma il proporzione alle rispettive disponibilità economiche.
Se la capacità economico patrimoniale dei genitori è diversa ed esiste una significativa sproporzione, allora è possibile prevedere una diversa ripartizione delle spese straordinarie: inserendo una clausola apposita nell’accordo di separazione, oppure, in caso contenzioso, potrà essere il Giudice a ordinare al genitore più facoltoso il pagamento di una somma superiore rispetto all’altro per far fronte alle spese straordinarie dei figli.