Affinchè sussista il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, occorre far mancare alla vittimai “mezzi di sussistenza”, concetto diverso da quello civilistico di “mantenimento”. Inoltre occorre valutare la sussistenza dello stato di bisogno dei beneficiari nonché dell’elemento psicologico (dolo generico) dell’imputato in ordine alla configurazione del reato de quo, tenendo conto, altresì, della
sua capacità economica.
Mentre c’è inadempimento dell’obbligo di mantenimento dal punto di vista civilistico anche in caso di singoli mancati o ritardati pagamenti, il reato sussiste solo in caso di condotta di volontaria inottemperanza con la quale il soggetto agente intende sottrarsi all’assolvimento degli
obblighi imposti con la separazione. Deve trattarsi di un inadempimento serio e sufficientemente protratto (o destinato a protrarsi).
Sulla base di tali principi è stato ritenuto colpevole il padre (imprenditore edile) che si disinteressava completamente delle sorti della figlia, gravemente ammalata, non corrispondendo mai alcuna somma di denaro nell’interesse della stessa, facendo delle promesse che non ha mai rispettato, e non prendendo mai l’iniziativa di informarsi sulle sue condizioni e sul suo percorso di crescita nonché di volerla incontrare.
Trib. Taranto sent. n. 75 del 5 febbraio 2024
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