Il figlio maggiorenne che svolga un’attività lavorativa retribuita, seppure in forza di un contratto a tempo determinato, dimostra la capacità di procurarsi un’adeguata fonte di reddito e quindi la raggiunta autosufficienza economica, facendo venire meno l’obbligo di mantenimento in capo al genitore. L’eventuale cessazione del rapporto lavorativo per la scadenza del termine e il mancato rinnovo del contratto ha lo stesso valore della perdita dell’occupazione svolta in forza di contratto indeterminato o del negativo andamento di un’attività imprenditoriale. Del pari perde il diritto al mantenimento il figlio studente universitario abbondantemente fuori corso, perchè non si impegna abbastanza.
Trib. Lamezia Terme sent. n. 535 del 10 giugno 2024