Il diritto del coniuge divorziato, che sia anche titolare dell’assegno divorzile, ad ottenere la quota del trattamento di fine rapporto dell’ex coniuge, sorge nel momento in cui quest’ultimo matura il diritto a percepire detto trattamento e, dunque, al tempo della cessazione del rapporto di lavoro, anche se il relativo credito è esigibile solo quando l’importo è effettivamente erogato.
In altri termini, la mancata percezione del TFR non osta a che venga accertato il diritto dell’ex coniuge a percepire la quota di sua spettanza qualora questi sia titolare di assegno di divorzio.
Cass., Sez. I Civ., Ord. 10 giugno 2024 n. 16055
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