Ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile, l’iscrizione di un’ipoteca sull’immobile di uno dei coniugi incide sulla valutazione della eventuale disparità delle condizioni economiche e reddituali tra marito e moglie, poiché l’immobilizzazione di capitali e le potenzialità economiche di vendita debbono necessariamente essere esaminate e, se del caso, ridimensionate alla luce dei pesi iscritti sugli immobili e dei diritti di credito che su di essi possono essere fatti valere.
Per valutare l’eventuale disparità economico patrimoniale, bisogna considerare non soltanto gli introiti collegati allo svolgimento
di attività lavorativa o imprenditoriale o quelli derivanti dal godimento di trattamenti pensionistici o assistenziali, ma anche l’eventuale titolarità di beni patrimoniali ed attività finanziarie, le quali, acquisite in corso di convivenza o frutto di miglioramenti successivi della situazione economica dell’obbligato, purché costituenti sviluppo naturale e prevedibile dell’attività svolta all’epoca, rilevano sia sotto il profilo statico, per l’immobilizzazione di capitali che tali forme d’investimento comportano, sia sotto il profilo dinamico, per le potenzialità economiche di cui costituiscono indice l’acquisto e la vendita, trattandosi di risorse economiche che esprimono la “ricchezza” complessivamente considerata di ciascuno dei coniugi ai fini dell’accertamento del significativo squilibrio delle condizioni economico-patrimoniali delle parti
Eventuali iscrizioni pregiudizievoli sui beni patrimoniali di uno dei coniugi incidono su questa valutazione, poiché l’immobilizzazione di capitali e le potenzialità economiche di vendita debbono necessariamente essere esaminate e, se del caso, ridimensionate alla luce dei pesi iscritti sugli immobili e dei diritti di credito che su di essi possono essere fatti valere.
Cass. Civ., Ord. 23 maggio 2024 n. 14378
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