Ai fini della nomina dell’amministratore di sostegno, la condotta non collaborativa del soggetto beneficiario (che ad esempio rifiuta di sottoporsi a CTU per la valutazione psichica) della misura non può, di per sé, costituire un indizio significativo della menomazione della salute, fisica o psichica, in mancanza di accertamenti clinici certi ed univoci.
l’eventuale opposizione del beneficiario deve essere opportunamente considerata, così come il ricorso a possibili strumenti alternativi dallo stesso proposti, ove prospettati con sufficiente specificità e concretezza
L’ambito dei poteri da conferire all’amministratore di sostegno deve rispondere alle specifiche finalità di tutela del soggetto amministrato e non può prescindere da risultanze espressive di un chiaro e significativo stato di menomazione o difficoltà della persona che s’ipotizza bisognevole di tutela.
Cass. civile ord. n. 14689 del 27 maggio 2024
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/