In mancanza di prova del contributo dell’ex coniuge, con il proprio lavoro personale e casalingo al menage familiare, e dell’allegazione di un’esigenza specifica di carattere assistenziale, il modesto squilibrio reddituale è del tutto inidoneo, in via esclusiva, a fondare il diritto all’attribuzione dell’assegno di divorzio.
Nel caso di specie lei aveva un reddito di 25.000 euro, lui di 32.000 euro e non era stato dimostrato il sacrificio di lei tanto più in mancanza di figli
Cass. civile, ordinanza 13 maggio 2024, n. 12953.
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