Ai sensi del combinato disposto degli artt. 411 e 382 c.c.,
qualora l’amministratore di sostegno non adempia ai
propri obblighi, aventi fondamento legale o nel provvedimento di nomina, nei confronti del beneficiario con la
diligenza del buon padre di famiglia, egli è responsabile
dei danni cagionati a quest’ultimo.
Nel caso di specie, l’Ads aveva compiuto atti dispositivi del patrimonio del proprio amministrando per scopi puramente
personali, ed aveva omesso di curare gli interessi patrimoniali, non effettuando il pagamento di
canoni di locazione, oneri condominiali, ecc.
Tribunale di Venezia 6 luglio 2023, n. 1203