Il coniuge richiedente l’addebito per violazione del dovere di coabitazione non è tenuto a dimostrare l’incidenza causale dell’abbandono dell’altro coniuge sulla crisi matrimoniale; spetta a chi si è allontanato da casa dimostrare che l’azione è stata causata dal comportamento dell’altro coniuge o che è avvenuta quando la convivenza era già diventata intollerabile.
Anche in caso di allontanamento dalla casa coniugale, l’anteriorità della crisi rispetto alla violazione dell’obbligo di coabitazione può costituire un’eccezione rilevabile d’ufficio se dimostrata dalla parte e dai documenti del processo.
Cass. Civ. sez. I, 24 aprile 2024, n. 11032
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