L’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570 cod. pen., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti che non può ritenersi dimostrata sulla base della mera documentazione dello stato formale di disoccupazione dell’obbligato.
L’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi tale condizione di impossibilità grava sull’interessato, non potendosi ritenere sufficienti delle generiche indicazioni.
Cass. penale sent. n. 17498 del 30 aprile 2024
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