Nonostante le attività economiche incluse alcune società, e le relative posizioni lavorative, siano solo nominalmente riconducibili ai figli, deve essere valutata non solo la giovane età e la loro condizione di studenti di questi ultimi, nonché la loro permanenza in casa con la madre, ma anche le circostanze che riconducano siffatte attività economiche al padre. Da tali circostanze, è possibile dedurre che i figli non ricavino reddito dalle suddette attività economiche, e dunque spetti loro il diritto al mantenimento
Cass. civile, ordinanza 11 aprile 2024, n. 9779
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