Nel caso in cui il ricnoscimento del figlio avvenga con provvedimento giudiziale, l’altro genitore che abbia assunto l’onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall’art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali.
il rimborso delle spese spettanti al genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretta ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, a causa degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Il giudice può utilizzare il criterio equitativo per determinare le somme dovute a titolo di rimborso.
Inoltre, l’inerzia e il conseguente disinteresse da parte del padre, la mancanza di un supporto educativo, affettivo e materiale hanno comprovato il danno endo-familiare, secondo le comuni regole di esperienza, dalle quali si ricava che l’assenza del padre non può che ingenerare una profonda sofferenza nel figlio, per la privazione di beni fondamentali quali la cura, l’affetto e l’amore genitoriale.
Trib. Verona, sentenza 15 marzo 2024
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