Come per le quote in società di persone, anche per le quote in società a responsabilità limitata, allorquando la partecipazione societaria sia acquistata da uno dei coniugi, con denaro personale, in pendenza di comunione legale, viene in rilievo l’art. 178 c.c. (cd. comunione de residuo, cioè che si forma allo scioglimento del regime legale di comunione limitatamente ai beni che non siano stati consumati -quindi che ancora persistono- fino a quel momento) e non già l’art. 177, comma 1, lett. a), c.c. (comunione immediata)
Cass. civile Sez. II, 13/07/2023, n. 20066