La violazione del dovere di fedeltà è sanzionabile civilmente quando, per le modalità dei fatti, uno dei coniugi riporti un danno alla propria dignità personale o eventualmente un pregiudizio alla salute.
Non ha diritto al risarcimento del danno per adulterio il coniuge che ben poteva immaginare il tradimento considerato che la coppia da sempre non aveva escluso la possibilità di avere rapporti extra coniugali